AVVOCATO STEFANO TROTTA
Studio Principale: Via Mameli n.13/15 - 21052
Località: Busto Arsizio - VA (Italy)
Studio Secondario: Piazzetta Guastalla n. 3 - 20122
Località: Milano - MI (Italy)
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Email: info@studiolegaletrotta.eu
PEC: stefano.trotta@busto.pecavvocati.it
CONSULENZE
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Non si effettuano consulenze on line, che verranno invece prestate a favore dei propri Clienti in Studio previo appuntamento e regolate in base alle vigenti tabelle dei compensi dell'attività stragiudiziale, o su base oraria o a forfait, in dipendenza del tipo di accordo che di volta in volta raggiunto.
L'attività stragiudiziale
Rientra nelle consuetudini della professione legale e forense che ogni avvocato, prima ancora di comparire davanti a un giudice e anche a prescindere da questa eventualità, fornisca al proprio cliente una dettagliata consulenza su tutti gli aspetti giuridici della questione che lo riguarda in modo che egli possa decidere, dandone mandato al legale, quale obiettivo perseguire nell’eventuale azione da intraprendere, ovvero se non sia invece il caso di raggiungere un accordo stragiudiziale con la controparte.
Sin dalla sua costituzione, lo Studio Legale Trotta ha sempre perseguito lo scopo di evitare inutili, gravose ed interminabili controversie in ambito giudiziario, dedicando gran parte del proprio tempo a verificare preventivamente la possibilita' di trovare soluzioni alternative sempre e comunque nell'esclusivo interesse dei propri clienti, cui viene sempre demandata la scelta finale di transigere la controversia in atto, ovvero di intentare una causa o di resistere in giudizio.
Oltre ad esprimere pareri pro veritate, prima di intraprendere la via giudiziale lo Studio Legale Trotta svolge sempre delle verifiche sulla effettiva e reale solvibilita' delle controparti, utilizzando le proprie banche dati che gli consentono di conoscere la presenza o meno di beni mobili e/o mobili registrati e/o immobili e/o crediti riconducibili alle medesime da assogettare ad esecuzione, avvalendosi di agenzie investigative di primaria importanza su base nazionale, nonche' di visuristi e tecnici di volta in volta incaricati.
L'attività stragiudiziale profusa dallo Studio Legale Trotta non si esaurisce nelle prestazioni sopra richiamate, ma viene esercitata anche a livello contrattualistico non solo nel settore commerciale ed industriale, il che rappresenta il suo vero punto di forza e si esplicita mediante la predisposizione in favore dei propri assistiti di contratti ad hoc regolanti le diverse fattispecie nell'ambito delle varie discipline giuridiche, sia in sede nazionale che internazionale.
Gli strumenti deflattivi del contenzioso
A partire dagli anni 90' il legislatore, al fine di porre rimedio agli effetti negativi derivanti dalla storica conflittualità che ha di fatto ingolfato se non paralizzato il nostro apparato giudiziario, ha introdotto vari istituti deflattivi del contenzioso volti a valorizzare un approccio di reciproca collaborazione e cooperazione tra le parti contendenti finalizzati ad evitare uno spiacevole, lungo e costoso giudizio anche di grado superiore, che hanno trovato ampio riscontro da parte degli utenti e degli operatori del diritto.
In quest'ottica, da tempo lo Studio svolge la propria attivita' anche in sede arbitrale, rituale ed irrituale, soprattuto in materia di appalti ove l'avv. Stefano Trotta viene spesso nominato Presidente del Collegio Arbitrale ovvero Arbitro di Parte, avendo maturato la necessaria anzianita' ed esperienza, ma anche in sede di media conciliazione ove il predetto professionista viene sovente incaricato di assistere i suoi clienti avanti agli organismi di conciliazione, nonchè nelle procedure di negoziazione assistita di recente istituzione in cui lo stesso coopera per la redazione ed il deposito degli accordi e delle convenzioni negoziali.
Arbitrato
Scopo: l’arbitrato costituisce uno strumento alternativo a quello giudiziale preventivamente scelto dalle parti contendenti per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili e regolamentato del codice di procedura civile ( articoli 806-832 codice procedura civile ).
In Italia esiste una distinzione tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.
L'arbitrato rituale nasce da una convenzione di arbitrato ( compromesso o clausola compromissoria ) con cui le parti si accordano per fare decidere le controversie eventuali tra loro insorte da arbitri ( articolo 806 codice procedura civile ), i quali sostituiscono il giudice ordinario nell'esercizio della funzione giurisdizionale e pronunciano una decisione, chiamata lodo, che ha valore di sentenza.
Per contro, si ha arbitrato libero o irrituale ogniqualvolta le parti si limitino a dare al terzo o ai terzi un mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali si impegnano a considerarla reciprocamente vincolante ( articolo 808 ter codice procedura civile ).
Mediazione
Scopo: diminuire l’afflusso dei processi nei Tribunali, costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti
Entrata in vigore: 20 settembre 2013
Durata della mediazione: massimo 3 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda
Forma: la domanda di mediazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere depositato presso un Organismo di Conciliazione iscritto in appositi elenchi
E' obbligatoria per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
Effetti della mediazione nelle materie obbligatorie: è condizione di procedibilità. Per poter rivolgersi al Giudice occorre, quindi, necessariamente esperire la mediazione.
Negoziazione assistita
Scopo: diminuire l’afflusso dei processi in Tribunale, costituendo un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti
Entrata in vigore: 9 febbraio 2015
Durata della procedura di negoziazione assistita: minimo 30 giorni, massimo 90 giorni
Forma: la convenzione di negoziazione assistita deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo
Effetti decorrenti dall’invio della comunicazione contenente l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita: interruzione della prescrizione e della decadenza
E' obbligatoria nei seguenti casi: per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”. Nei suddetti casi l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita facoltativa in materia di separazione e divorzio: la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (con almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite. La suddetta procedura è applicabile, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.